Sez. 1, Sentenza n. 24714 del 08/05/2003 Cc. (dep. 05/06/2003) Rv. 225330 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Inadempimento agli obblighi condizionanti la sospensione - Accertamento della impossibilità o estrema difficoltà a provvedere - Necessità - Sussistenza - Fattispecie: deduzione di stato di indigenza - Ricorso a formule stereotipe - Legittimità - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall'obbligato con formule stereotipe del tipo "avrebbe potuto trovarsi un lavoro" o "darsi da fare".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)