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Sez. 3, Sentenza n. 2985 del 06/07/1977 (Rv. 386536 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA - SEQUESTRO CONSERVATIVO DELLA COSA VENDUTA - PERICOLO DI EVIZIONE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - POTERE DEL COMPRATORE.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386536-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA - SEQUESTRO CONSERVATIVO DELLA COSA VENDUTA - PERICOLO DI EVIZIONE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - POTERE DEL COMPRATORE.*

Nel caso in cui la cosa venduta sia stata sottoposta a provvedimento cautelare e provvisorio, quale il sequestro conservativo, non ricorrono gli estremi dell'evizione, ma soltanto il pericolo di evizione. In tal caso, pertanto, il compratore puo sospendere il pagamento del prezzo a norma dell'art 1481 cod civ, salva la facolta di agire in via di normale risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi. (V 3175/60; (V 1466/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)