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Sez. L, Sentenza n. 19105 del 13/12/2003 (Rv. 568881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di un ramo d'azienda - Disciplina ex artt. 47 legge n. 428 del 1990 e 2112 cod. civ. - Garanzia della continuazione del rapporto di lavoro e dei diritti acquisiti presso il ramo d'azienda non ceduto - Ammissibilità - Limiti - Diritto del lavoratore al passaggio alla impresa cessionaria - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In caso di cessione di ramo di azienda, la garanzia della continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al ramo ceduto, assicurata dall'art. 2112 cod. civ. e dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990, ben può attuarsi, nel rispetto della procedura di consultazione sindacale di cui al citato art. 47, con il mantenimento, da parte della impresa cedente, nelle attività aziendali non interessate dalla cessione, dei rapporti di lavoro con i dipendenti, già addetti all'attività oggetto di cessione, senza che la esclusione del passaggio dei predetti dipendenti alla cessionaria comporti una lesione del diritto di costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)