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Sez. L, Sentenza n. 26668 del 06/12/2005 (Rv. 585663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di ramo d'azienda - Rapporti di lavoro subordinato inseriti nella cessione - Prestazione lavorativa esclusivamente in favore del ramo d'attività ceduto - Necessità - Esclusione - Prestazione lavorativa prevalente in favore del ramo ceduto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Premesso che la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. (in ordine alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro) trova applicazione non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche quando sia trasferito un singolo ramo di essa, purchè abbia una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività di produzione di beni e servizi, si considerano fare parte del ramo d'azienda - e quindi anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza necessità di un loro consenso - non solo i dipendenti che prestano la loro attività esclusivamente per la produzione di beni e servizi del ramo, ma anche quelli che prestano una attività lavorativa prevalente in favore di detto ramo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)