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Sez. L, Sentenza n. 3478 del 24/03/1995 (Rv. 491390 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491390-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, secondo il quale i termine processuali non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento giudiziario e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione, dato che detto articolo, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce sempre alle controversie che hanno una determinata natura (nella specie, previdenziale), che giustifica la loro sollecita trattazione, e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima o al modo di proposizione dell'impugnazione mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" o mediante notificazione diretta dell'atto all'intimato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)