Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 279053 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca obbligatoria ex art. 168, comma primo, cod. pen. - Competenza del giudice dell'esecuzione - Rilevabilità della causa già in sede di cognizione - Preclusione per il giudice dell'esecuzione – Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)