Sez. 3, Sentenza n. 116 del 15/01/1972 (Rv. 355844 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DEL CONVENUTO DI PRIMO GRADO DICHIARATA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RIFORMA IN APPELLO CON L'ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO DELLA DOMANDA - CADUCAZIONE AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA - RILEVANZA SUI PROVVEDIMENTI E SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - EFFICACIA ESTERNA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DEL CONVENUTO DI PRIMO GRADO DICHIARATA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RIFORMA IN APPELLO CON L'ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO DELLA DOMANDA - CADUCAZIONE AUTOMATICA DELLA CLAUSOLA - RILEVANZA SUI PROVVEDIMENTI E SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - EFFICACIA ESTERNA - CONDIZIONI.*
La sentenza di appello che riforma quella di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva, assolvendo il convenuto dalla domanda, toglie ogni effetto alla sentenza di primo grado, e in particolare dal fatto che la clausola di provvisoria esecuzione sia stata o meno espressamente revocata. Tuttavia, tali effetti si producono all'interno della pronuncia, cui la clausola stessa inerisce come parte integrante, e non sui provvedimenti e sugli Atti dipendenti dalla sentenza riformata, in essi compresi quelli del processo esecutivo promosso in virtu della detta sentenza. Perche i menzionati effetti esterni sui provvedimenti e sugli Atti dipendenti dalla sentenza riformata in appello, possano verificarsi, occorre che la sentenza di riforma sia passata in giudicato (nella specie il principio e stato affermato in relazione ad ipotesi di Cassazione della sentenza di appello - che aveva riformato quella di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione - e di ritorno del le parti, dinanzi al giudice di rinvio, nella stessa condizione in cui erano prima della definizione del giudizio di secondo grado). (V 2843'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)