diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4920 del 03/03/2014 (Rv. 630390 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Inidoneità fisica al lavoro - Risultanze del certificato del medico competente - Mancata contestazione del lavoratore - Ulteriori accertamenti - Superfluità - Conseguenze - Mancato superamento del periodo di comporto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630390-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di inidoneità al lavoro a causa di malattia, la mancata contestazione, da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ("ratione temporis" applicabile), delle risultanze del certificato medico, redatto dal medico competente, rende superflui ulteriori accertamenti sul punto, con la conseguenza che il recesso datoriale, intimato per l'inidoneità fisica dell'apprendista al lavoro, deve ritenersi giustificato, anche in mancanza di superamento del periodo di comporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 17 com. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)