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Sez. L, Sentenza n. 239 del 07/01/2005 (Rv. 579244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il licenziamento del datore di lavoro può ritenersi legittimo quando sia provata l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell'assetto aziendale. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento dell'autista di un'azienda di autotrasporti divenuto incapace di svolgere tali mansioni, non esistendo più posti di bigliettaio o di fattorino disponibili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)