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Sez. L, Sentenza n. 4012 del 20/04/1998 (Rv. 514641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Mancato superamento del periodo di comporto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, a causa di malattia, anche se non è stato superato il periodo di comporto, giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro, costituendo un caso di giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)