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Sez. 2, Sentenza n. 10571 del 24/10/1998 (Rv. 520051 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE | Nozione - Stato di incapacità del testatore - Prova - Onere - Soggetti rispettivamente gravati.
Stato
decisa il 1998-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520051-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. L'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)