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Sez. L, Sentenza n. 2019 del 28/04/1978 (Rv. 391379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA DEL LAVORATORE PRIMA DELL'INIZIO DELLE FERIE COLLETTIVE DELL'AZIENDA E PERSISTENZA DELLA MALATTIA AL SOPRAVVENIRE DI ESSE - MANCATA AMMISSIONE DEL LAVORATORE AL GODIMENTO EFFETTIVO DELLE FERIE IN MODO AUTONOMO E SEPARATO - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INDENNITA DI MALATTIA NEI CONFRONTI DELL'INAM.*
Stato
decisa il 1978-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA DEL LAVORATORE PRIMA DELL'INIZIO DELLE FERIE COLLETTIVE DELL'AZIENDA E PERSISTENZA DELLA MALATTIA AL SOPRAVVENIRE DI ESSE - MANCATA AMMISSIONE DEL LAVORATORE AL GODIMENTO EFFETTIVO DELLE FERIE IN MODO AUTONOMO E SEPARATO - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INDENNITA DI MALATTIA NEI CONFRONTI DELL'INAM.*

Il lavoratore, ammalatosi prima dell'inizio delle ferie collettive dell'azienda e che sia ancora ammalato al sopraggiungere di esse, qualora venga considerato in ferie dal datore di lavoro e non sia poi ammesso al godimento effettivo delle ferie in modo autonomo e separato al termine del periodo di malattia, ha diritto, per il periodo di malattia in cui e stato considerato in ferie, all'indennita di malattia da parte dell'INAM, perche la retribuzione corrispostagli durante il suddetto periodo costituisce l'indennita sostitutiva delle ferie non godute e non puo equivalere alla retribuzione ordinaria dovuta durante il periodo feriale.*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)