Sez. L, Sentenza n. 4275 del 20/07/1982 (Rv. 422251 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA DEL LAVORATORE INSORTA PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO DELLE FERIE COLLETTIVE AZIENDALI E PERDURANTE A TALE MOMENTO - SOPRAVVENIENZA DELLA MALATTIA DOPO L'INIZIO DELLE FERIE - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA DEL LAVORATORE INSORTA PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO DELLE FERIE COLLETTIVE AZIENDALI E PERDURANTE A TALE MOMENTO - SOPRAVVENIENZA DELLA MALATTIA DOPO L'INIZIO DELLE FERIE - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Mentre la malattia del lavoratore insorta prima dell'inizio del periodo delle ferie collettive aziendali, e perdurante a tale momento, permane come legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, sicché le giornate di ferie di cui il lavoratore non ha usufruito per l'infermità debbono essere godute in un tempo successivo o altrimenti indennizzate, la sopravvenienza della malattia del dipendente dopo che siano iniziate le ferie, le quali già integrano una specifica causa di sospensione della prestazione lavorativa, non muta tale causa di sospensione e non interrompe le ferie stesse, con la conseguenza che il lavoratore non ha il diritto di proseguirle dopo la fine della malattia, salva l'operatività di questa come causa di sospensione dell'attività lavorativa per il tempo in cui l'infermità stessa sia perdurata dopo l'esaurimento del periodo feriale. Infatti, nel nostro ordinamento non esiste un principio generale che - in Mancanza di specifica previsione della legge (come, ad esempio, quella dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) o della disciplina collettiva - ponga a carico dell'imprenditore, oltre all'Onere della corresponsione della retribuzione, in difetto della prestazione lavorativa, durante il periodo feriale, l'ulteriore rischio della malattia sopravvenuta nel corso di tale periodo. (V 2019/79, mass n 391379; (Conf 1892/82, mass n 419736).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)