Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 12/04/1994 (Rv. 486133 - 01)
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Estremi per l'adozione del provvedimento - Prova - Onere della parte istante - Sussistenza della prova - Accertamento del giudice di merito - Sindacato della Corte di Cassazione - Esclusione - Documentazione non prodotta nei gradi precedenti - Deposito in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria
La parte, che denuncia la necessità della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., deve fornire anche la prova circa la ricorrenza di tutti indistintamente gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento ed innanzitutto di quello concernente la precisa individuazione dei soggetti, della "causa petendi" e del "petitum" della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova è compito del giudice del merito ed è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione; ne, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza, depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione che non sia stata prodotta (o non si sia potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)