Sez. 1, Sentenza n. 779 del 29/01/1999 (Rv. 522729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pronuncia - Presupposti - Prova - Onere della parte istante - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Documentazione non prodotta nei gradi precedenti - Deposito in sede di legittimità - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La parte che denunci la necessità della sospensione del giudizio deve, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., fornire la prova della ricorrenza di tutti gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento e, innanzitutto, di quelli concernenti la precisa individuazione dei soggetti, della "causa petendi" e del "petitum" della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale non è, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione non prodotta (o non potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)