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Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 30/10/1996 (Rv. 500283 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Onorari e diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale - Deliberazione del consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. n. 392 del 1990 - Natura - Rivalutazione automatica dei crediti - Applicabilità da parte del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500283-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli Avvocati e Procuratori in materia civile e penale integra un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità dell'art. 3 comma secondo delle disposizioni sulla legge in generale e che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione emanato nell'esercizio di un potere di controllo. Pertanto la disposizione contenuta nella predetta determinazione tariffaria la quale prevede, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, oltre gli interessi di mora, la rivalutazione monetaria automatica dei crediti stessi secondo la disposizione dell'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 11 agosto 1973 n. 533, derogando alla disposizione generale in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 cod. civ., esorbita dai limiti dell'anzidetto potere regolamentare che è ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli Avvocati e Procuratori per la loro opera professionale e, pertanto, non può essere applicata dal giudice non avendo il vigore e la forza di una norma giuridica.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 3, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)