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Sez. L - , Sentenza n. 18686 del 09/09/2020 (Rv. 658908 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE | Appalto pubblico di servizi - Obbligo dell'appaltatrice di fornire personale qualificato - Contratto a favore del terzo lavoratore - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di diritto a qualifica superiore.
Stato
decisa il 2020-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658908-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE

Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un'impresa appaltatrice assuma nei confronti dell'amministrazione committente l'obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva, la pattuizione è diretta alla definizione dello "standard" qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate, ma non attribuisce per ciò solo al terzo, lavoratore dipendente dell'impresa, il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare, dato che il vantaggio a lui attribuito non forma oggetto di un deliberato proposito che le parti del contratto di appalto abbiano consapevolmente assunto e non comporta pertanto l'assunzione da parte dell'impresa, quale promittente, di un obbligo nei confronti dell'amministrazione quale stipulante e in favore del lavoratore come terzo, che renda quest'ultimo titolare di una prestazione patrimoniale diretta, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)