Sez. L, Sentenza n. 18860 del 08/09/2014 (Rv. 632375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE | Appalto stipulato da consorzio di cooperative - Previsione di clausola sociale di cui all'art. 36 legge n. 300 del 1970 - Natura - Conseguenze in punto di responsabilità verso i dipendenti delle società consorziate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE
In materia di appalto stipulato da consorzio di cooperative, di cui agli artt. 2602, cod. civ., e 27 bis del d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ove il contratto con il committente preveda una clausola sociale, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il consorzio è responsabile, nei confronti dei dipendenti delle società consorziate, del rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, applicabile al settore di attività, avendo la detta clausola natura di clausola a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)