Sez. L, Sentenza n. 6953 del 21/11/1983 (Rv. 431627 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFERMAZIONE DI NON VOLERSI AVVALERE DELLA CONDANNA A CARICO DELLA CONTROPARTE, CONTENUTA NELLA DECISIONE IMPUGNATA - INIDONEITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFERMAZIONE DI NON VOLERSI AVVALERE DELLA CONDANNA A CARICO DELLA CONTROPARTE, CONTENUTA NELLA DECISIONE IMPUGNATA - INIDONEITÀ.*
La cessazione della materia del contendere si ha soltanto allorché sia sopravvenuta una situazione concreta che abbia eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti in causa, facendo venir meno in radice e totalmente la necessità di una qualsiasi pronuncia del giudizio sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze, sostanziali e processuali, a questa direttamente connesse, e non quando si sia in presenza di una mera affermazione fatta dalla difesa, di non avere intenzione di avvalersi della condanna, a carico della controparte, contenuta nella decisione giudiziale impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)