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Sez. 1, Sentenza n. 6390 del 23/06/1990 (Rv. 467964 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467964-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*

Nei giudizi in cui si controverte della legittimità di un provvedimento amministrativo (come nel caso di Azione proposta avverso la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035), può ritenersi cessata la materia del contendere tra l'opponente al provvedimento e l'amministrazione che lo ha emesso solo quando quest'ultima lo annulli o lo modifichi in modo conforme alla posizione sostenuta dall'attore - secondo quanto espressamente dispone l'art. 23, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 numero 1034 - non già quando detta amministrazione sostituisca il provvedimento stesso con altro che non ne muti la incidenza sfavorevole sulla situazione giuridica dell'opponente. (Conf 6953/83, mass n 431627; (Conf 5280/82, mass n 423093; (Conf 2463/82, mass n 420319).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)