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Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 14/02/1984 (Rv. 433256 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE SOSTITUTO - RIFERIMENTO AL GIUDICE PERSONA E NON AL GIUDICE UFFICIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433256-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE SOSTITUTO - RIFERIMENTO AL GIUDICE PERSONA E NON AL GIUDICE UFFICIO - NECESSITÀ.*

L'art. 54 primo comma cod. proc. civ., il quale dispone che l'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione designa "il giudice" che deve sostituire quello ricusato, si riferisce non al giudice-ufficio, ma al giudice-persona, rispetto al quale soltanto sono riscontrabili le situazioni giustificative della ricusazione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)