Sez. L, Sentenza n. 20144 del 23/09/2010 (Rv. 615236 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Inquadramento delle imprese - Criterio ex art. 2195 cod. civ. - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, rimasto applicabile alle imprese già esistenti alla data del 28 marzo 1989 in virtù del disposto di cui all'art. 49, terzo comma della legge medesima, fino alla data del 31 dicembre 1996 così come indicato dall'art. 2, comma 215 della l. n. 662 del 1996, l'inquadramento nel settore industriale o commerciale deve avvenire in base ai criteri generali fissati dall'art. 2195 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)