Sez. L, Sentenza n. 6740 del 19/03/2010 (Rv. 612533 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imprese già operanti prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Inquadramento ai fini degli sgravi contributivi e previdenziali - Riferimento ai criteri indicati dall'art. 2195 cod. civ. - Necessità - Possibilità del doppio inquadramento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Per le imprese sorte in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali (di cui alla legge n. 88 del 1989), l'inquadramento nel settore industriale o commerciale deve avvenire sulla sola base dei criteri generali di classificazione fissati dall'art. 2195 cod. civ. e, una volta accertata la natura dell'attività svolta dall'impresa, analogo ne deve essere l'inquadramento a tutti i fini contributivi, non potendo configurarsi il cosiddetto doppio inquadramento, in un settore ai fini degli sgravi contributivi e in altro ai fini dell'obbligazione contributiva. (Principio applicato dalla S.C. in riferimento ad impresa di vigilanza, già in attività all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, inquadrata nel settore industria ai fini degli sgravi contributivi sulla base della natura industriale dell'attività svolta ed accertata, peraltro, in altro giudizio tra le stesse parti, con il conseguente inquadramento, nel medesimo settore, anche ai fini previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)