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Sez. 5, Sentenza n. 1205 del 06/10/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261736 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Deposito presso l'ufficio del registro delle imprese di bilanci di esercizi di una società, non formalmente approvati - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261736-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico l(art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)