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Sez. 5, Sentenza n. 42871 del 16/09/2010 Cc. (dep. 02/12/2010) Rv. 248775 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Presupposti - Norma giuridica attributiva della funzione di probatoria su quanto attestato dal privato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248775-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Non integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale riportato, perché il reato si configura soltanto se una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. (In motivazione, la S.C. ha richiamato il disposto dell'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)