Sez. L, Sentenza n. 3630 del 08/04/1998 (Rv. 514361 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio promosso per contestare la revoca o la soppressione della pensione - Oggetto - Spettanza del diritto a pensione - Raffronto tra il livello di invalidità esistente al tempo della concessione della pensione e quello esistente al momento della revoca - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio promosso per contrastare la revoca o soppressione (disposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939) della pensione di invalidità, oggetto dell'indagine deve essere, come nella controversia relativa al diniego di pensione in sede amministrativa, non la legittimità del provvedimento amministrativo (avente natura ricognitiva e non costitutiva), bensì la spettanza o meno del diritto a pensione, e quindi la verifica della sussistenza o meno di uno stato invalidante nella misura richiesta dalla legge, restando escluso che la soppressione possa ritenersi legittima solo a seguito di un raffronto tra il grado di invalidità sussistente al tempo della concessione e quello sussistente al momento della soppressione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)