Sez. U, Sentenza n. 12167 del 15/05/2008 (Rv. 603018 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esimenti previste dall'art. 598 cod. pen. E dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, non sono applicabili le esimenti per offese contenute in scritti difensivi e discorsi, previste dall'art. 598 cod. pen. e dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689, rispettivamente in materia di procedimento penale e procedimento relativo all'irrogazione di sanzioni amministrative, atteso che, anche alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 7 ottobre 1999, n. 380), secondo il quale l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non preclude l'intervento disciplinare nei confronti del professionista che, con tali comportamenti, abbia violato i doveri di correttezza, dignità e decoro professionale, la funzione del procedimento disciplinare, rivolto ad accertare se con il proprio comportamento il magistrato sia venuto meno alle regole deontologiche connesse all'esercizio delle proprie funzioni, è diversa da quella dei due procedimenti evocati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)