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Sez. L, Sentenza n. 17519 del 26/07/2010 (Rv. 614519 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore amianto - Benefici previsti dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Soggetti inclusi ed esclusi - Individuazione - Criteri temporali.
Stato
decisa il 2010-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614519-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La tutela previdenziale prevista per i lavoratori del settore amianto, di cui all'art. 13, comma, 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, riguarda i titolari di pensioni di invalidità o di assegno di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore di detta legge nonché coloro che alla data predetta non abbiano definitivamente cessato l'attività lavorativa o versino in uno stato di disoccupazione pur non avendo perso definitivamente la possibilità di svolgere attività lavorativa, mentre non riguarda i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge medesima che, anteriormente a tale data, abbiano maturato l'età pensionabile, qualora gli stessi, prima dell'operatività di detta disposizione, abbiano chiesto di trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia e siano in possesso, a tale momento, di tutti i requisiti per godere della pensione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)