Sez. L, Sentenza n. 622 del 14/01/2005 (Rv. 579457 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore amianto - Benefici previsti dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Soggetti esclusi - Individuazione - Criteri temporali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Dal beneficio previdenziale previsto per i lavoratori del settore amianto, di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sono esclusi i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, che prima di tale data abbiano compiuto l'età pensionabile, qualora, prima della operatività di detta disposizione, abbiano proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed abbiano, alla data richiesta, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima. Sono altresì esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto i titolari dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, in godimento prima della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, che, prima dell'operatività di detta disposizione, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)