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Sez. 2, Sentenza n. 2711 del 04/10/1971 (Rv. 353876 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - DIFETTO DI SPECIFICAZIONE - INTEGRAZIONE CON LE MEMORIE SUCCESSIVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353876-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - DIFETTO DI SPECIFICAZIONE - INTEGRAZIONE CON LE MEMORIE SUCCESSIVE - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 366, n 4, cod proc civ, le censure a sostegno di un ricorso per Cassazione, per essere ammissibili, debbono essere dedotte in Forma specifica, in modo, cioe, che risultino indicate, sia pure sinteticamente, le ragioni in base alle quali si afferma l'erroneita di una pronuncia, si deducono la violazione o la falsa applicazione di una norma giuridica, si sostiene che la motivazione e viziata per omissione, insufficienza o contraddittorieta di esame di punti decisivi della controversia. Ne all'originario difetto assoluto di specificazione dei motivi del ricorso puo ovviarsi con le memorie di cui all'art 378 cod proc civ, giacche la funzione di queste e soltanto di chiarire le ragioni giustificative dei motivi, gia debitamente enunciate nel ricorso. (Conf 2509'70, mass n 348801; 671'70, mass n 345866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)