diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5970 del 14/12/1978 (Rv. 395800 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI BREVI - UNICITA - LIMITI - PLURALITA DI RAPPORTI GIURIDICI.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395800-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI BREVI - UNICITA - LIMITI - PLURALITA DI RAPPORTI GIURIDICI.*

Il principio secondo cui nei processi con piu parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutti dalla notificazione della sentenza da chiunque effettuata, trova applicazione solo quando la decisione incida su un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorra un'altra ipotesi di litisconsorzio necessario, e non anche quando la sentenza consti di piu capi di pronuncia indipendenti fra loro e relativi ad oggetti diversi, i quali interessino solo alcune delle parti in causa. In questo caso, il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutte le parti, ma, distintamente, dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra cui non C'e stata notificazione si applica la regola (art 327 cod proc civ) della impugnabilita entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. (Conf 1460/74, mass n 369554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)