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Sez. 2, Sentenza n. 3849 del 27/06/1985 (Rv. 441425 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI PER EFFETTO DI RIUNIONE DI PIÙ CAUSE IN UN SOLO PROCESSO - DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - UNITARIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN IPOTESI DI RIUNIONE DI CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA.*
Stato
decisa il 1985-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441425-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI PER EFFETTO DI RIUNIONE DI PIÙ CAUSE IN UN SOLO PROCESSO - DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - UNITARIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN IPOTESI DI RIUNIONE DI CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA.*

Nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, il principio secondo il quale, stante l'unitarietà del termine per la impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti è applicabile quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di più cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e solo per motivi contingenti sono state riunite in un solo processo. Infatti, in tale ipotesi, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo d'impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la S.C., rilevata l'autonomia fra la causa principale e la causa di garanzia definite dalla sentenza di merito, ha escluso che la notifica della decisione, effettuata, ad istanza del chiamato in garanzia, nei confronti dell'autore della chiamata, facesse decorrere per costui il termine breve per la proposizione della impugnazione nei confronti della controparte del rapporto oggetto della causa principale). (V 1096/80, mass n 404570; (V 3158/79, mass n 399523; (V 5970/78, mass n 395800; (V 1589/78, mass n 390988; (V 2973/77, mass n 386514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)