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Sez. 5 - , Sentenza n. 5913 del 08/03/2017 (Rv. 643300 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Dichiarazione integrativa – Compensazione – Termini – Decadenza - Divieto di nuove eccezioni in appello – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643300-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la decadenza del contribuente dalla facoltà di portare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione integrativa tardivamente presentata, prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria ed inerente a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio ed è, quindi, sottratta al regime delle eccezioni nuove in appello.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)