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Sez. U, Sentenza n. 5517 del 08/09/1983 (Rv. 430449 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA IN ATTUAZIONE DI PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CONTROVERSIA INTESA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI UNA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ CONTENENTE LA FISSAZIONE DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DELL'ESPROPRIAZIONE E DEI LAVORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430449-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA IN ATTUAZIONE DI PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CONTROVERSIA INTESA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI UNA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ CONTENENTE LA FISSAZIONE DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DELL'ESPROPRIAZIONE E DEI LAVORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Con riguardo alla controversia promossa davanti al giudice ordinario dal proprietario di fondo espropriato, per denunciare la illegittimità del provvedimento ablativo, sotto il profilo che il medesimo non sia stato preceduto da una dichiarazione di pubblica utilità contenente la fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dell'espropriazione e dei lavori, il riscontro della ricorrenza di un'espropriazione disposta in attuazione di piano di edilizia economica e popolare, debitamente approvato a norma dello art. 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167, nonché nel periodo quindicennale di validità del piano stesso, comporta la declaratoria del difetto di giurisdizione di detto giudice adito e l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che per detta espropriazione il provvedimento di approvazione del piano ha efficacia di provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, con unificazione degli indicati termini finali nel termine di scadenza della validità del piano medesimo (in deroga al disposto dell'art. 13 primo comma della legge 25 giugno 1865 n. 2359), con la conseguenza che solo dopo la scadenza di tale termine la posizione del privato, degradata ad interesse legittimo della dichiarazione di pubblica utilità, riacquista la consistenza di diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario. (V 2510/81, mass n 413287; (V 6016/80, mass n 409787).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1036 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 1, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)