Sez. U, Sentenza n. 2510 del 27/04/1981 (Rv. 413287 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DEDUZIONE DELLA SUA ILLEGITTIMITA DA PARTE DELL'ESPROPRIATO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCATA PREFISSIONE DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DEI LAVORI NELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN ATTUAZIONE DI PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE EX ART 9 DELLA LEGGE N 167 DEL 1962 - INCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DEDUZIONE DELLA SUA ILLEGITTIMITA DA PARTE DELL'ESPROPRIATO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCATA PREFISSIONE DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DEI LAVORI NELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN ATTUAZIONE DI PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE EX ART 9 DELLA LEGGE N 167 DEL 1962 - INCLUSIONE.*
La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda con la quale l'espropriato deduca l'illegittimita del provvedimento ablatorio, perche adottato in base a dichiarazione di pubblica utilita priva della prefissione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori, e, quindi, in una situazione di carenza assoluta del relativo potere per mancata degradazione della posizione di diritto soggettivo di esso privato, non trova limitazioni o deroghe, con riguardo ad espropriazione disposta in attuazione di piano di edilizia economica e popolare approvato a norma dell'art 9 della legge 18 aprile 1962 n 167, per il caso in cui l'espropriante sostenga la non necessita di una specifica fissazione di detto termine, come prescritto dall'art 13 della legge 25 giugno 1865 n 2359, sotto il profilo che quei piani edilizi hanno la efficacia di provvedimenti dichiarativi della pubblica utilita delle opere in essi previste per tutta il periodo di durata dei piani stessi, atteso che una siffatta deduzione non investe la consistenza della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, ma solo il fondamento nel merito della relativa domanda. (V 3216/77, mass n 386728).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)