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Sez. 2, Sentenza n. 804 del 13/03/1969 (Rv. 339131 - 01)

COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER VALORE - LIMITI - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE RESPINTA IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - MODALITA - MANCATO ADEMPIMENTO - GIUDICATO SULLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339131-01

COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER VALORE - LIMITI - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE RESPINTA IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - MODALITA - MANCATO ADEMPIMENTO - GIUDICATO SULLA COMPETENZA.*

L'art.38 secondo comma cod.proc.civ. stabilendo che l'incompetenza per valore puo essere rilevata, anche d'ufficio in ogni momento del giudizio di primo grado, pone un'espressa ed inequivoca preclusione alla rilevabilita della detta incompetenza per la prima volta in appello. Pertanto, al fine di evitare il riformarsi del giudicato sulla relativa pronuncia positiva (esplicita od implicita) del giudice adito e necessario che proprio la parte la quale abbia ritualmente sollevata l'eccezione nel corso del giudizio di primo grado con esito sfavorevole, la riproponga espressamente o come specifico mezzo della sua impugnazione principale o incidentale, ovvero ai sensi dell'art.346 cod. proc.civ. se la sentenza sia stata impugnata soltanto dall'altra parte. (V.2310-67, massima n.329528 2292-66, massima n.324463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)