Sez. 2, Sentenza n. 3622 del 07/08/1989 (Rv. 463574 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE - PARTE RIMASTA INERTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE - PARTE RIMASTA INERTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di incompetenza per valore, solo la parte che abbia sollevato la relativa eccezione in primo grado e che, avendola coltivata sino al passaggio in decisione della causa, l'abbia vista disattesa o respinta, è legittimata a riproporla in Sede di gravame, atteso che nei confronti della parte che non abbia sollevato autonomamente l'eccezione in primo grado o non si sia associata a quella sollevata da altri, opera la preclusione derivante dal disposto dell'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., che limita al giudizio di primo grado la rilevabilità (anche d'ufficio) dell'incompetenza per valore. (Conf 1846/82, mass n 419690; (Conf 804/69, mass n 339131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)