Sez. U - , Ordinanza n. 13051 del 26/04/2022 (Rv. 664571 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Decisione del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'appello - Conseguente giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile per tardività il proposto appello, in quanto, pur comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione, costituisce ordinaria estrinsecazione della potestà giurisdizionale del Consiglio di Stato nella interpretazione della legge processuale avanti a sé applicabile, atteso che l'effetto sulla giurisdizione risulta soltanto indiretto, ed indotto dall'applicazione della disciplina generale dei termini processuali, sicché non rientra nel sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)