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Sez. U, Ordinanza n. 7026 del 28/03/2006 (Rv. 589664 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato - Limiti - Censura relativa alla dichiarata inammissibilità, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello per decorrenza del termine di impugnazione - Implicante accertamento del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado - Esame da parte del giudice della giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589664-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il controllo di legittimità riservato alla Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del massimo organo di giustizia amministrativa, restando escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione. Ciò comporta che il rilievo officioso, ancorché erroneo, da parte del Consiglio di Stato, dell'inammissibilità dell'appello per decorso dei termini di decadenza per l'impugnazione equivale ad accertamento del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, ed il passaggio in giudicato di una sentenza recante statuizioni di merito rende incontestabile, con efficacia panprocessuale, la giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata. Tale accertamento del giudicato formatosi non costituisce, d'altra parte, decisione su una questione di giurisdizione, sicché, da un lato, in difetto della sua rimozione, l'esame della questione di giurisdizione sulla domanda decisa nel merito dal primo giudice resta preclusa, e, dall'altro, una siffatta rimozione non può essere sollecitata alla Corte di cassazione, non essendo attinente allo scrutinio di osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)