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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26991 del 19/12/2014 (Rv. 634920 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presenza di un solo dipendente - Rilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634920-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, la presenza di un solo dipendente nell'organizzazione lavorativa costituisce valido presupposto impositivo a condizione che il giudice del merito accerti in concreto, senza alcuna presunzione o automatismo, che tale prestazione sia effettivamente idonea ad integrare, in concorso con altri fattori, "un contesto organizzativo esterno" e non un "mero ausilio" dell'attività del professionista, ed in particolare, che l'apporto di lavoro altrui, ecceda, secondo l'"id quod plerumque accidit", la mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)