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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 22019 del 25/09/2013 (Rv. 628805 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto - Autonoma organizzazione - Presenza di un solo dipendente - Apprezzabilità - Condizioni - Apprezzamento del giudice di merito - Limiti.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628805-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'applicazione dell'imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell'obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente - quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, - senza che di per sé l'apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, spettando tale apprezzamento al giudice di merito è, così da evitare che l'IRAP si risolva, in ammissibilmente, in una mera tassa sui redditi di lavoro autonomo in quanto tali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)