Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017 (Rv. 645998 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Gravi ed eccezionali ragioni - Genericità dell'indicazione - Impossibilità di controllo - Illegittimità .
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)