Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016 (Rv. 639907 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" - Legittimità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)