Sez. L, Sentenza n. 1407 del 01/02/2001 (Rv. 543562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Rapporto con la pensione di guerra - Disciplina ex art. 77 d.P.R. n. 915 del 1978 (T.U. sulle pensioni di guerra) - Non cumulabilità tra le due prestazioni - Modifiche introdotte dall'art. 5 legge n. 261 del 1991 - Portata - Divieto di cumulo - Persistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Il testo del secondo comma dell'art. 77 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), che, confermando la disposizione dell'art. 26, terzo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 (istitutiva della pensione sociale), nel testo sostituito dall'art. 3 decreto - legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra, con il correttivo della riducibilità della pensione sociale nei casi previsti nei commi quarto e quinto del predetto art. 26, non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 legge 8 agosto 1991 n. 261 (recante norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra), che, nel riformulare il primo comma del citato art. 77 d.P.R. n. 915 del 1978, ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e previsto in linea generale la loro non computabilità ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali; di conseguenza, resta fermo il divieto di cumulo delle pensioni sociali con le pensioni di guerra, nonché con rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, previste nel n. 1 del citato art. 26 legge n. 153 del 1969, in relazione alle quali, pertanto, non si pone, propriamente, una questione di reddito, ossia del loro computo ai fini del raggiungimento della soglia reddituale oltre la quale la prestazione sociale non è fruibile, dal momento che la norma stabilisce in modo espresso la regola della non cumulabilità di una di tali rendite, prestazioni o pensioni con la prestazione sociale, indipendentemente da ogni limite reddituale.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 art. 77 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 261 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)