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Sez. L, Sentenza n. 13985 del 24/10/2000 (Rv. 541178 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Requisiti reddituali - Pensioni di guerra - Computabilità - Nuovo testo dell'art. 77, primo comma, t.u. pensioni di guerra ex art. 5 legge n. 261/1991- Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541178-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Le pensioni di guerra (fatta eccezione per il vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915 - 1918) concorrono alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla pensione sociale, a norma dell'art. 26, terzo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, la cui operatività è fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (t.u. sulle pensioni di guerra), anche successivamente alla modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e previsto, in linea generale, la loro non computabilità ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 915 art. 77 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 261 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)