Sez. 5, Sentenza n. 5749 del 23/03/2016 (Rv. 639136 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Pensioni di guerra - Ratei, rivalutazione ed interessi corrisposti alla moglie ed ai figli del "de cuius" - Soggezione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
In tema d'imposta di successione, le pensioni di guerra, che sono irrilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi, non beneficiano di alcun trattamento di favore, non essendo ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 346 del 1990, sicché sono inclusi nel perimetro normativo di tale tributo i ratei pensionistici e, quali accessori di un credito soggetto a tassazione, la rivalutazione e gli interessi corrisposti alla moglie ed ai figli dopo la morte de "de cuius".
Riferimenti normativi: DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 201, DPR 23/12/1978 num. 915 art. 77 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 art. 123, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)