Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26587 del 12/12/2011 (Rv. 619941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | CERTALEX - Procedimento per la concessione della c.i.g.s. - Disciplina regolamentare (d.P.R. n. 218 del 2000) e legislativa (legge n. 223 del 1991) - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Spostamento dell'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello immediatamente successivo dell'esame congiunto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, e le disposizioni della legge 23 luglio 1991 n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 citata. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218, citato, sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, reclamando un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 10/06/2000 num. 218 art. 2, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)