Sez. L, Sentenza n. 3636 del 25/05/1983 (Rv. 428520 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (compreso fra il primo agosto ed il 15 settembre di ogni anno), prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, alle controversie individuali di lavoro, per le quali la sospensione stessa non opera nel corso dell'intero procedimento e quindi anche relativamente al termine per proporre ricorso per Cassazione. (Conf 3195/82, mass n 421140; (Conf 3583/81, mass n 414194; (Conf 2843/79, mass n 399159).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)