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Sez. 3, Sentenza n. 2843 del 17/05/1979 (Rv. 399159 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE CONSIDERATE URGENTI - CARATTERE ESCLUSIVO - UFFICIO GIUDIZIARIO DESTINATO ALLA TRATTAZIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE PER I TERMINI DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - OPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1979-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399159-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE CONSIDERATE URGENTI - CARATTERE ESCLUSIVO - UFFICIO GIUDIZIARIO DESTINATO ALLA TRATTAZIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE PER I TERMINI DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - OPERATIVITA.*

L'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, nell'escludere la sospensione medesima per le cause ed i procedimenti indicati nello art 92 dell'ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n 12) richiama quest'ultima norma soltanto nella parte in cui elenca le controversie considerate urgenti, non anche nella parte in cui specifica gli uffici giudiziari che debbono trattare le stesse durante il periodo feriale. Nei riguardi, pertanto, dei procedimenti considerati urgenti (nella specie: opposizione all'esecuzione forzata) l'esclusione della sospensione opera anche per i termini degli Atti del giudizio di Cassazione (nella specie: termine per la notifica del controricorso). (Conf 1966/78, mass n 391331; (Conf 705/77, mass n 384279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)