Sez. L, Sentenza n. 3583 del 03/06/1981 (Rv. 414194 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CONTROVERSIE EX ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE - FASE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CONTROVERSIE EX ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE - FASE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
L'esclusione della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 per le controversie (fra cui quelle di lavoro e previdenziali) indicate dallo stesso articolo, riguarda l'intero procedimento e, quindi, anche la fase del giudizio per Cassazione. (Conf 1966/78, mass n 391331; (Conf 705/77, mass n 384279).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)